23 Gennaio 2023
PROTOCOLLO D’INTESA
per la promozione di “strategie condivise”finalizzate alla diffusione dei principi di pari opportunità ed alla rimozione di ogni comportamento discriminatorio per ragioni di sesso nell’esercizio della professione forense.
TRA
– Tribunale di Lamezia Terme
– Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme
– Comitato Pari Opportunità
Visti:
– gli articoli 2,3,137,141 del Trattato CE;
– gli articoli 1 e 2 del Trattato che istituisce la Costituzione per l’Europa;
– la Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l’attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l’accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;
– la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego;
– gli articoli 3 e 51 della Costituzione Italiana;
– la Legge del 8 marzo 2000, n.53 ed in particolare l’art. 9, che prevede la promozione e l’incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volta a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro;
– il Decreto Legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, come modificato dal Decreto Legislativo del 23 aprile 2003, n. 115;
– la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14 ottobre 2005, che riconosce ai padri libero-professionisti il diritto di percepire l’indennità di maternità, in alternativa alla madre;
– il Decreto Legislativo del 30 maggio 2005, n. 145, di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;
– il Decreto Legislativo dell11 aprile 2006., n. 198, c.d. “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna”;
– La Legge del 24 febbraio 2006, n. 104, in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;
– Il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 circa l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del D.lgs. n. 151/2001, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
Valutato:
– che tutte le parti firmatarie del presente protocollo, nel rispetto dei diversi ruoli loro attribuiti, condividono l’esigenza di proporre interventi volti ad assicurare una reale parità fra uomini e donne nell’esercizio della professione forense, rimuovendo ogni comportamento discriminatorio per ragioni di genere;
– che tutte le parti riconoscono che il tema della conciliazione è da ritenersi sempre più centrale nell’organizzazione lavorativa per consentire a donne e uomini una partecipazione equilibrata alla vita professionale ed alla vita familiare;
– che tutte le parti condividono l’esigenza di sviluppare un’azione di collaborazione volta alla realizzazione della diffusione e valorizzazione della cultura delle pari opportunità nella professione forense;
– che tutte le parti ritengono necessaria una sinergia tra le stesse nell’ottica di una corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria, sviluppando un rapporto di intensa collaborazione finalizzato alla definizione di un comune progetto di attività di studio, ricerca e formazione in materia di pari opportunità;
– che tutte le parti intendono garantire sempre l’efficienza e l’andamento della Giustizia, così come la salvaguardia del diritto alla difesa dell’assistito, mediante la costruzione di un percorso condiviso di assunzione di impegni tra i reciproci soggetti sottoscrittori.
Tutto ciò premesso il Tribunale di Lamezia Terme, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme promotore ed ispiratore del protocollo “de quo”, ognuno in persona del suo Presidente pro-tempore, si impegnano a porre in essere ogni attività utile e necessaria per promuovere l’uguaglianza fra uomini e donne nell’esercizio della professione forense, ed in particolare:
Il Tribunale di Lamezia Terme si impegna a :
promuovere e diffondere i contenuti del presente protocollo d’intesa tra i/le magistrati/e operanti all’interno del Tribunale;
riconoscere lo stato di gravidanza e maternità quale causa di legittimo impedimento a comparire, dell’avvocata civilista per le udienze di comparizione personale delle parti, per le udienze di ammissione dei mezzi istruttori e per quelle di istruzione probatoria durante i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre mesi dopo il parto.
riconoscere lo stato di gravidanza e maternità quale causa di legittimo impedimento a comparire, dell’avvocata giuslavorista alle udienze fissate ex art. 420 c.p.c. ed a quelle istruttorie durante i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre mesi dopo il parto.
4) riconoscere lo stato di gravidanza e maternità quale causa di legittimo impedimento a comparire, dell’avvocata penalista ai sensi degli articoli 420 ter e 484, comma 2 bis c.p.p. con esclusione delle udienze con presenza di imputato che si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente -analogamente a quanto previsto dall’art. 420 ter comma 5 c.p.p.-, che si proceda malgrado l’assenza del difensore ovvero laddove occorra svolgere prestazioni indispensabili in materia penale, tra quelle individuate dall’art. 4 lett.a) del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, di seguito riportate:
“” assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 c.p.p., all’incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all’art. 467 c.p.p., nonché ai procedimenti e processi concernenti reati di prossima prescrizione. “”
Al fine di ottenere il rinvio:
a) le avvocate civiliste e giuslavoriste, dovranno presentare apposita istanza all’Autorità Giudicante, allegando il certificato medico indicante la data presunta del parto o il certificato di nascita, ovvero la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, senza necessità di ulteriori specificazioni comprovanti particolari patologie. L’istanza dovrà essere ritualmente comunicata anche al difensore della controparte.
b) le avvocate penaliste dovranno tempestivamente presentare all’Autorità procedente apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:
– per il periodo indicato dall’art. 16 del D.lgs. n. 51/2001: certificato medico indicante la data presunta del parto o certificato di nascita del neonato/a, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, senza necessità di ulteriori specificazioni comprovanti particolari patologie;
– per il periodo anteriore a quello previsto dall’art. 16 del D.lgs. n. 51/2001, la sussistenza del legittimo impedimento dovuto a maternità dovrà, invece, essere documentata con l’allegazione di un certificato medico dal quale risulti la sussistenza di particolari patologie e/o gravi complicanze della gravidanza.
Per tutte le avvocate, in ogni caso, il rinvio concesso non potrà essere inferiore al periodo di astensione obbligatoria e, comunque, non superiore a due mesi dalla fine di tale periodo.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati si impegna a:
– promuovere e diffondere i contenuti del presente protocollo d’intesa all’interno della classe forense;
– sostenere l’organizzazione di iniziative volte a promuovere una maggiore consapevolezza sulle discriminazioni di genere e sulla normativa in materia di pari opportunità privilegiando, in particolare, i progetti promossi dal Comitato pari opportunità;
– contribuire, attraverso l’attività formazione continua degli/delle avvocati/e, a sensibilizzare la classe forense sulle problematiche dei rapporti di genere e della conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, impegnandosi ad accreditare eventi formativi inerenti alla materia del diritto antidiscriminatorio e delle pari opportunità a richiesta del Comitato Pari Opportunità;
– riservare un apposito spazio denominato ”L’angolo delle Pari Opportunità” all’interno del sito del CdO destinato alla pubblicazione di provvedimenti giudiziari e/o normativi sul tema, nonché articoli, note a sentenze e/o segnalazioni del Comitato Pari Opportunità e dedicato alla composizione, allo statuto, al regolamento elettorale, ed alle iniziative del Comitato Pari Opportunità.
Il Comitato Pari Opportunità si impegna a:
– redigere periodicamente articoli e/o note a sentenza in materia di lavoro femminile, normativa antidiscriminatoria, mercato del lavoro da inserire nello spazio del CdO, curato dallo stesso Consiglio, in collaborazione con i componenti (all’uopo delegati) del Cpo;
– partecipare ad iniziative culturali, ove promosse, di Organismi locali o Nazionali forensi, politici (ad esempio Consigliera di Parità) o di altre categorie libero-professionali, favorendo e sviluppando progetti per attuare le pari opportunità nell’accesso e nello svolgimento dell’attività professionale;
– avviare e gestire un servizio di “sostituzioni in udienza” finalizzato a consentire agli/alle avvocati/e dell’Ordine di Lamezia Terme di potere rintracciare facilmente un/una collega cui rivolgersi in caso di bisogno e/o necessità (ad esempio handicap, malattia, maternità, motivi familiari) agevolando così l’organizzazione dei tempi della professione forense grazie ad un contributo effettivo all’interno della categoria;
– partecipare agli incontri formativi accreditati dal Consiglio dell’Ordine in materia di pari opportunità, favorendo il confronto, lo scambio e la divulgazione delle conoscenze in materia di pari opportunità.
Ogni Organo Sottoscrittore darà la più ampia diffusione del presente protocollo ed alle iniziative connesse nell’ambito del proprio campo operativo.
La presente intesa non comporta alcun onere finanziario per ciascun firmatario.
Le disposizioni specifiche della presente intesa costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei concetti generali espressi. In tal senso, le parti firmatarie auspicano che tutti/e i/le destinatari/e del protocollo adottino, nell’esercizio delle loro funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla realizzazione ed alla tutela dei principi di pari opportunità.
- Il Presidente del Tribunale
- Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
- Il Presidente del Comitato Pari Opportunità
Modificato: 23 Gennaio 2023