2 Novembre 2022
La Corte territoriale si era limitata a recepire la ricostruzione in fatto operata dal giudice amministrativo del rapporto di lavoro indubbiamente conflittuale intercorso tra le parti, derivandone, sulla base dell’analisi delle circostanze di fatto indicate dalla dipendente, non rileva se solo per relationem alla sentenza del TAR, il convincimento, già manifestato in quella sede, dell’illiceità della condotta complessiva posta in essere dall’amministrazione, volta a colpire la docente nella sua dignità, “minandone gravemente l’autorevolezza ed il prestigio”, piuttosto che a comporre il conflitto insorto nell’ambiente di lavoro e della sua riconducibilità ad una ipotesi di mobbing alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte.
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Modificato: 31 Marzo 2023