9 Luglio 2022

Osserva il Collegio che fra le condizioni necessarie ai fini della ammissione alla messa alla prova il risarcimento del danno cagionato dal reato è indicato solamente con la espressione “ove possibile”, evidenziandosi, con tale espressione non la inammissibilità della istanza laddove, per fattori diversi, ivi compresa la incapienza dell’istante rispetto alla entità del danno cagionato, il risarcimento non sia concretamente praticabile, ma, al contrario, pur essendo auspicabile tale risarcimento, la sua non assunzione a livello di condizione ostativa ove non realizzabile.

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Modificato: 31 Marzo 2023