27 Aprile 2022

Deve escludersi che il reato di cui all’art. 572 c.p. non sussista in conseguenza dell’interruzione del rapporto di convivenza tra i coniugi, “sovrapponendo, altresì, la nozione di convivenza a quella di coabitazione: nel caso di interruzione del rapporto di coabitazione fra i coniugi, infatti, possono certamente essere ‘diverse’ le manifestazioni esteriori che concretano condotte abusanti ma non la configurabilità in astratto del fatto-reato”.

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Modificato: 4 Aprile 2023