3 Giugno 2022
Correttamente la sentenza impugnata, quanto alla utilizzabilità di una conversazione registrata con il telefono dalla p.o., la ritiene assimilabile a una prova documentale, come tale da sottoporre al vaglio critico di affidabilità.
Sul punto è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d’iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione “ambientale” soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando avvenga con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio..
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Modificato: 31 Marzo 2023