16 Maggio 2022

Lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sè in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, anche successivamente alla novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che espressamente richiede il requisito dell’attualità del pericolo.

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Modificato: 31 Marzo 2023