5 Maggio 2022
In punto di fatto risulta che la notifica via PEC è stata regolarmente inviata, che la stessa risulta non essere andata a buon fine in quanto l’account di destinazione non permetteva la ricezione di ulteriori messaggi. La dizione “casella piena” è stata logicamente considerata come fatto imputabile al titolare dell’account in quanto il mancato scaricamento dei messaggi e comunque i limiti contrattuali connessi allo spazio disponibile per la ricezione di atti risultavano derivare da condotte e scelte del difensore medesimo.
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Modificato: 4 Aprile 2023