29 Giugno 2022
Il condominio non può agire in giudizio contro l’assegnatario della casa familiare in quanto l’azione diretta è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario dell’appartamento il quale, a sua volta, potrà rivalersi, eventualmente, nei confronti della ex coniuge.
“L’amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall’effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un’azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento sui generis”.
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Modificato: 31 Marzo 2023