17 Ottobre 2022

Correttamente il giudice d’appello ha affermato la non necessità di attestazione di conformità tra originale e duplicato, atteso che l’art. 23 bis del C.A.D. (D.L. n. 179/12) comma 1 recita che:“I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida”.

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Modificato: 31 Marzo 2023